Danno da vacanza rovinata

Diritto Civile

L’autrice con il presente contributo affronta la tematica del danno da vacanza rovinata, come regolato dall’art. 47 del d.lgs. 79/2011.

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Durata: 01h 32′

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L’autrice con il presente contributo affronta la tematica del danno da vacanza rovinata, come regolato dall’art. 47 del d.lgs. 79/2011. Iniziando dall’inquadramento normativo dell’istituto de quo, l’autrice si sofferma sulla configurabilità nell’ordinamento giuridico italiano del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, nel cui alveo verrebbe ricondotto il danno da vacanza rovinata. Esaminate le diverse teorie relative alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, si approfondisce quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008: al fine di individuare i danni risarcibili (da inadempimento contrattuale), è necessario far riferimento esclusivamente alla “causa (concreta) del contratto”, non potendosi –a priori- escludere i danni non patrimoniali dalle poste da risarcire. Infine, viene affrontato la attuale tematica della impossibilità sopravvenuta di utilizzo, da parte del creditore (il cliente), della prestazione consistente nel “pacchetto di viaggio”, anche se in astratto la prestazione gravante sul tour operator è ancora eseguibile.

Clio Di Guardo

Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Catania nel 2014. Abilitata all’esercizio della professione forense nel 2016, praticando la professione in ambito civilistico dal 2014 al 2016. Ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Catania dal 2014 al 2016. Idonea al concorso di magistratura ordinaria indetto con D.M. 31/05/2017.

Di seguito è riportato il sommario della video lezione:

1) Inquadramento normativo del danno da vacanza rovinata

2) Danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, orientamenti giurisprudenziali

3) Analisi Cass. Sez. Un. 26973/2008

4) Orientamenti dottrinali contrastanti con quanto affermato dalle Sez. Un. 2008

5) Regime di responsabilità del tour operator e dell’agenzia viaggi

6) Impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione consistente nel “pacchetto di viaggi”.

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